Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Torino Asti Cuneo Alessandria e AostaOrdine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Torino Asti Cuneo

 

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Documentazione in corso di preparazione.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

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Atti generali (Regolamenti, Leggi, Disposizioni generali).

  • Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.241 del 23-10-1946);
  • Decreto del Presidente Della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse. (GU n.112 del 16-5-1950 – Suppl. Ordinario);
  • Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 – Suppl. Ordinario n. 112 );
  • Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013);
  • Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 ) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255);
  • Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190“;
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )
  • Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
  • Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
  • Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 13 D.Lgl. 33/2013. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14 D.lgl. 33/2013.

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(comma così modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Posizioni organizzative (Atti di conferimento, durata, curriculum, pec, attestazione di avvenuta verifica di assenza conflitti d’interessi e incompatibilità, retribuzioni, dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti)

Nominativo: Mavie Paglialunga

Descrizione incarico: segretaria amministrativa

Atto di conferimento: 13.10.2009

Durata dell’incarico: indeterminata

Posta elettronica certificata:

Allegati

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Segreteria CV Paglialunga 53.1k

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Segreteria Contratto Paglialunga 458.6k

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Segreteria Contratto Variazione Oraria 8.4k

Art. 19 D.Lgs. 33/20131.

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Non sono stati banditi concorsi

Non sono stati banditi bandi di gara.

L’Ordine non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi.

Controlli e rilievi sull’amministrazione

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All 2-1 Griglia Di Rilevazione 2021 21.6k

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All 3 Del 29-04-2021 Scheda Sintesi Rilevazione 92.7k

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Documento Di Attestazione 877.4k

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Monitoraggio Attestazione OIV Al 30-11-23 17.8k

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

TipoNome del FileDimensione

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All 1 Griglia Rilevazione Al 31 05 2022 per Amministrazioni Par 1 1 30.8k

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All 2 Documento Di Attestazione per Amministrazioni Par 1 1 273k

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All 3 Scheda Di Sintesi Rilevazione OIV O Organismi Con Funzioni Analoghe 2022 568.1k

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

TipoNome del FileDimensione

xlsx
All 1 Griglia Monitoraggio Al 31 10 2022 per Amministrazioni Par 1 1 29.9k

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Griglia Di Monitoraggio Al 15 09 2023 19.5k

1. Dati sui pagamenti

TipoNome del FileDimensione

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III TRIMESTRE 2022 596k

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III TRIMESTRE 2023 679k

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II TRIMESTRE 2022 434.9k

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II TRIMESTRE 2023 683.6k

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I TRIMESTRE 2022 447.2k

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I TRIMESTRE 2023 678.4k

2. Indicatore di tempestività dei pagamenti

  • Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2022
  • Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022
  • Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022
  • Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022
  • Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2022

3. IBAN

IT36A0853001004000000000344

BANCA D’ALBA FILIALE DI TORINO, VIA BALBIS

Art. 5 D.lgs. 33/2013

L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non é sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, é gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2,comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Responsabile della trasparenza e anticorruzione e titolare del potere sostitutivo e accesso civico

Responsabile trasparenza e anticorruzione: Elisa Mogliotti

Delegata a ricevere le richieste di accesso civico in materia di trasparenza: Elisa Mogliotti

email:

Leggi sul sito dell’Agid:

https://form.agid.gov.it

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, eletto dai professionisti iscritti all’Albo, con incarico quadriennale, è composto dalla Presidente, Vice Presidente, Segretaria, Tesoriera e 5 Consigliere (attualmente 3, in quanto due si sono dimesse).

Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

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Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorieta BARATTO 137.7k

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Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorieta DAMBROSIO 1.8M

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Dichiarazione Sostitutiva Di Atto Di Notorieta MANTEGAZZA 427.4k

I contatti e rifermimenti dell’Ordine delle Ostetriche di Torino-Asti sono consultabili sul nostro sito web.

Si pubblica in allegato la bozza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, disponibile per la consultazione. Si invitano pertanto tutti/e gli/le interessati/e a prenderne visione e formulare eventuali contributi da oggi fino 30 aprile 2022 alle ore 12.00.
Le annotazioni possono essere inviate via mail tramite il modulo in allegato all’indirizzo: 

Tutte le osservazioni pervenute saranno prese in esame dalla Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza ed eventualmente acquisite nella versione definitiva del Piano, che verrà reso definitivo dopo approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30/04/2022

Si ringrazia per la cortese collaborazione

La Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza
Ost. Mogliotti Elisa


Sono stati pubblicati i seguenti Avvisi per i Provider:

  • Articolo pubblicato il 27 maggio 2015 (corso inglese)
  • Articolo pubblicato il 25 agosto 2015 (corso sutura)
  • Articolo pubblicato il 26 novembre 2015 (corso CUAMM)
  • Articolo pubblicato l’8 marzo  2017 (corso Babywearing)

Protocolli d'intesa

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Protocollo D Intesa Tra ASLAT Ordini E Collegi 1.5M

Art. 23 D.lgs. 33/2013.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione;b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.